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Regolamento attuativo per il funzionamento della FERSACO

Articolo 1 – Componenti elettive

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Federazione e le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, quali Organi deliberativi e della Commissione Artistica, quale Organo consultivo della FE.R.S.A.CO.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo possono essere eleggibili tutti i Presidenti o Delegati dei Complessi corali, delle Associazioni di promozione sociale, degli altri enti del Terzo settore e degli altri enti senza scopo di lucro (nel rispetto delle percentuali previste dall’Art. 4 co. 2 dello Statuto) regolarmente iscritti alla FE.R.S.A.CO., il Presidente FE.R.S.A.CO. uscente, i membri del Consiglio Direttivo uscente. È possibile candidarsi contestualmente sia come Presidente che come membro del Consiglio Direttivo. Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, sono elettori tutti i Presidenti o Delegati dei Complessi corali, delle Associazioni di promozione sociale, degli altri enti del Terzo settore e degli altri enti senza scopo di lucro (nel rispetto delle percentuali previste dall’Art. 4 co. 2 dello Statuto) regolarmente iscritti alla FE.R.S.A.CO. Il coro, associazione o ente che non potesse mandare nessun responsabile della propria associazione può delegare per iscritto, presentando regolare delega firmata e datata, quello di altra associazione regolarmente iscritta alla FE.R.S.A.CO., che sia già presente in Assemblea per la propria associazione. Il Presidente/Delegato di ogni singola associazione potrà dunque esprimere sino ad un massimo di tre voti.

Articolo 3 – Candidature

Le candidature per le diverse liste di ogni Provincia devono essere presentate alla segreteria FE.R.S.A.CO. per mezzo email o consegnate direttamente a mano alla segreteria FE.R.S.A.CO., possibilmente entro il 15° giorno precedente le elezioni. Ulteriori candidature possono essere consegnate al tavolo della Presidenza durante le operazioni preliminari.
Ogni lista può contenere tanti candidati quanti sono i Cori della Provincia associati alla Federazione (uno per Coro).

Articolo 4 – Modalità di voto

Vengono predisposte la lista dei candidati per il Presidente e le liste dei candidati per i membri del Consiglio Direttivo. L’elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per il Presidente e due voti di preferenza per il Consiglio Direttivo per ogni Provincia. 

Articolo 5 – Casi di nullità

Sono dichiarati nulli i voti di preferenza se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono dichiarate nulle le schede che:

1. non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere;

2. non sono quelle fornite dalla segreteria;

3. contengano preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito dal precedente articolo 4 (se si riportano, ad esempio, tre preferenze per il Consiglio Direttivo l’intera scheda sarà ritenuta nulla).

Articolo 6 – Quorum per la validità delle elezioni

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori che vi prenda parte in seno all’Assemblea se validamente costituita.

Articolo 7 – Seggi elettorali

L’Assemblea nomina due scrutatori scelti tra i presenti all’Assemblea.

La qualifica di componente del seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.

Articolo 8 – Operazioni di voto

Le operazioni di voto hanno luogo mediante la consegna nell’urna elettorale della scheda opportunamente ripiegata.

Articolo 9 – Scrutinio

Lo scrutinio delle schede è pubblico ed ha inizio immediatamente dopo la conclusione delle votazioni.

Articolo 10 – Proclamazione degli eletti

Per la proclamazione degli eletti la commissione composta dai due scrutatori nominati dall’Assemblea procede come segue: determina la cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo. La commissione dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati più anziani.

Articolo 11 – Mandato

Gli eletti rimangono in carica per il tempo definito dallo Statuto.

Articolo 12 – Incompatibilità

Le cariche sono incompatibili tra loro. Colui che viene eletto in più consessi dovrà esercitare l’opzione per l’uno o l’altro organo.

Articolo 13 – Sostituzioni

La carica di Consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella medesima lista, segue in graduatoria immediatamente l’ultimo eletto. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica, si procederà ad elezioni suppletive per la provincia di appartenenza del Consigliere da eleggere.

Non operano sostituzioni qualora la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

Articolo 14 – Compiti del Segretario della Federazione

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Può esercitare specifici compiti e funzioni di delega del Consiglio Direttivo.

Il Segretario esprime, se richiesto, il proprio parere su tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto.

Il suo mandato coincide con quello del Presidente della Federazione ed è rinnovabile.

Articolo 15 – Tesoriere della Federazione

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, può essere scelto fra i membri del direttivo stesso e può coincidere con altro incarico (es. Vicepresidente, Segretario, etc…).

Articolo 16 – La Commissione Artistica

Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2, la Federazione si dota di una Commissione Artistica quale organo consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale dell’Associazione.

La Commissione Artistica, è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta di 3 (tre) membri scelti per due terzi fra i direttori dei cori aderenti e per un terzo fra esperti esterni alla Federazione. In caso ciò non fosse possibile, i membri sono scelti tutti fra i Direttori dei cori aderenti. I componenti vengono scelti sulla base della particolare competenza in materia di musica corale e di attività musicali.

La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione.

La Commissione Artistica si riunisce almeno una volta all’anno e alle riunioni partecipa di diritto il Presidente della Federazione ma senza diritto di voto.

La Commissione Artistica nomina fra i suoi membri il proprio Presidente che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

La Commissione Artistica ha funzioni mandatarie nei confronti degli Organi della Federazione ed in particolare:

  • stabilisce le iniziative utili ad elevare il livello artistico-musicale dei Complessi corali e dei loro Direttori;
  • elabora, nell’ambito della sua competenza, i regolamenti di concorsi, rassegne, convegni ed altre manifestazioni musicali, indicando al Consiglio Direttivo i nomi dei Maestri da invitare nelle varie manifestazioni;
  • promuove la pubblicazione di antologie, atti di convegni di studio, rubriche specializzate, etc. I suoi membri, inoltre, sono a disposizione – in forme e tempi da concordare di volta in volta – di chiunque desideri chiedere loro consigli e suggerimenti.

La Commissione Artistica dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto.

L’appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative.

Articolo 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali in quanto applicabili.

Il Segretario
F.to Francesca Manca

Il Presidente
F.to Elena Carotti

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