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Statuto di FE.R.S.A.CO.

Titolo I - Costituzione e Scopi

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1. L’Associazione non riconosciuta denominata FE.R.S.A.CO. “Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali” di seguito indicata come Federazione è regolata dal D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore e dal Codice Civile.

2. La Federazione ha sede legale nel Comune di Nuoro (08100), via La Maddalena n. 26.

3. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. La sede amministrativa ed operativa è presso la sede del coro di appartenenza del Presidente e/o presso altra sede idonea individuata dal Presidente.

5. La Federazione ha durata illimitata.

6. La Federazione potrà istituire sezioni all’interno del territorio regionale.

7. La denominazione Associazione di promozione sociale o l’acronimo “APS” potranno essere utilizzati a decorrere dall’avvenuta istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e dall’avvenuta iscrizione della Federazione nell’apposita sezione. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la Federazione assumerà la denominazione “Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali APS” in sigla “FE.R.S.A.CO. APS”.

Articolo 2 – Scopi - finalità e attività

1. La Federazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto assoluto dell’autonomia delle Associazioni aderenti, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, di una delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. i), l) del Codice del Terzo Settore:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

2. La Federazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso: - la promozione sociale, culturale e civile dei propri associati;

la crescita e la consapevolezza delle competenze tecnico-musicali dei Direttori e dei Cantori delle Associazioni aderenti, organizzando seminari di studio, corsi di aggiornamento, corsi di didattica, convegni, destinati - in forme differenziate - sia ai Direttori, sia ai Cantori;

lo sviluppo e il coordinamento dell’animazione e l’educazione musicale nel contesto socio-culturale del territorio della Regione.

3. Per raggiungere gli scopi suddetti, la Federazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. corsi e seminari, concorsi, rassegne e festival;
b. concerti di varia natura;
c. biblioteca di consultazione;
d. pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche;
e. relazioni con Enti pubblici, privati, scolastici, turistici ed Istituti editoriali;
f. scambi con organizzazioni similari italiane e straniere;
g. una banca-dati delle attività corali della Sardegna.

4. Per la realizzazione degli scopi statutari e qualora il numero di Associazioni di ciascuna Provincia lo rendesse necessario, la Federazione potrà avvalersi anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali.

5. La Federazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. La Federazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo 

Articolo 3 – Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno della Federazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Federazione.   

Articolo 4 – Associati

1. Il numero degli associati è di almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale ed è illimitato.

2. Possono essere ammessi a far parte della Federazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura:

  • tutte le Associazioni corali e canore aventi sede nel territorio della Sardegna che accettano lo Statuto e ne condividono gli scopi e le finalità;
  • le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali dell’Ente, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 5 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione alla Federazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo 6 – Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  • essere informati di tutte le attività ed iniziative della Federazione e di parteciparvi;
  • esaminare i libri sociali.

2. Al fine di esercitare tale diritto, l’Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede della Federazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.14 del presente Statuto. 4. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Federazione tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può

I. presentare richiesta di riammissione entro il 31 ottobre dietro versamento della quota dovuta;
II. presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dalla Federazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi della Federazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato alla Federazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.   

Titolo III - Norme sul volontariato

Articolo 8 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Federazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La Federazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. La Federazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.    

Articolo 9 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. La Federazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La Federazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Articolo 10 – Organi della Federazione

1. Sono organi della Federazione:

  • l’Assemblea generale dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.

2. L’organo di controllo è nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore.

3. L’elezione degli organi della Federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

Articolo 11 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. È composta da tutti i rappresentanti di ciascuna Associazione corale in ragione di un delegato per ogni Coro associato, e il funzionamento della Federazione è basato sulla volontà democraticamente espressa da ogni coro associato.

3. Ad essi e a ciascun delegato è affidato il diritto di voto, purché la rispettiva Associazione di appartenenza sia in regola con le norme statutarie.

4. L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente della Federazione, in via ordinaria, almeno due volte l’anno entro il 31 Ottobre per l’approvazione del bilancio Preventivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per il bilancio Consuntivo; in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta per iscritto dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei cori associati, con l’indicazione motivata degli argomenti da trattare.

5. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo dalla metà più uno dei cori associati, con l’indicazione motivata degli argomenti da trattare.

6. Alle riunioni dell’Assemblea e alle discussioni sono ammessi tutti gli altri Organi della Federazione, anche se non hanno diritto di voto.

7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del punto 5. il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

8. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione e deve contenere, in allegato, l’elenco delle associazioni con diritto al voto. Di tale convocazione deve essere data comunicazione anche agli altri organi della Federazione (Consiglio Direttivo e l’eventuale Organo di controllo) e alla Commissione Artistica.

9. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

10. Ogni associato è libero di indicare, di volta in volta, il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta del proprio Direttivo alla Presidenza o alla Segreteria della Federazione.

11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

12. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e conservato nella sede della Federazione.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L’Assemblea Generale è il massimo organo della Federazione ed è ispirata a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere il Presidente della Federazione;
f) nominare o revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
g) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Federazione;
i) deliberare su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative. La nomina delle altre cariche sociali è di competenza del Consiglio Direttivo, che provvederà a farle, con votazione, nella prima seduta di insediamento;
j) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Federazione, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
l) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale; m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costituivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, eccetto che per la modifica dello Statuto, per il quale si rimanda all’articolo 13.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, purché maggiorenni.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

6. Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta dell’Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati e approva le modifiche a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In aggiunta alla propria associazione, la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di altre 2 (due) associazioni, oltre al proprio, con delega scritta. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la Sede Amministrativa della Federazione ed inviato in copia ai complessi associati.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Federazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 14 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 15 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri soci. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Resta in carica fino al giorno in cui l’Assemblea Generale elegge il nuovo Presidente.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente può adottare provvedimenti di particolare urgenza qualora se ne verifichino le necessità.

5. Il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del Bilancio preventivo.

6. Qualora il Presidente decada per qualsiasi motivo, il Vicepresidente convoca, entro un mese, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente convoca l’Assemblea Generale, anche quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri dell’Assemblea stessa;  

Articolo 16 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento, anche ai fini della legale rappresentanza.   

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Federazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

2. È composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea nel numero di 2 (due) componenti (non appartenenti alla stessa associazione) per ogni Provincia storica (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari). I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Restano in carica fino al giorno in cui l’Assemblea Generale elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo: compiti e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali della Federazione, regolandone l’attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:

a) nomina il Vicepresidente fra i suoi componenti;
b) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario;
c) nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
d) nomina i componenti la Commissione Artistica;
e) determina l’ammontare delle quote associative annue;
f) approva l’eventuale programma annuale e pluriennale delle attività proposto dalla Commissione Artistica in materia di seminari di studio, corsi di aggiornamento, corsi di didattica, convegni, concorsi e rassegne, promossi in proprio o da altri e le rende esecutive nei limiti delle previsioni di Bilancio e delle risorse finanziarie;
g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
h) rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
i) istituisce, qualora si mostrino utili, le Consulte provinciali;
j) conferisce procure sia generali, sia speciali;
k) propone eventuali modifiche allo Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite e-mail, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Direttivo può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.

Articolo 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea Generale, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Federazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Federazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.3, del presente Statuto;
d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, ha carattere monocratico ed è eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie deliberazioni, l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Federazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’organo di controllo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

5. L’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. L’organo di controllo non può ricoprire altre cariche all’interno della Federazione.   

Articolo 21 – Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Federazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.   

Articolo 22 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dalla Federazione rispondono, oltre alla Federazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Federazione.

2. I Consiglieri e i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 23 – La Commissione Artistica

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2, la Federazione si dota di una Commissione Artistica quale organo consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale della Federazione.

2. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento.

Titolo V - I libri sociali

Articolo 24 – Libri sociali e registri

1. La Federazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea generale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. La Federazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. La Federazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI - Norme sul patrimonio della Federazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Le entrate del bilancio annuale della Federazione sono costituite:

a) dalle quote associative annue;
b) dagli avanzi o residui d’esercizio;
c) dai contributi di Enti, Associazioni, persone ed imprese.

2. La Federazione può chiedere direttamente contributi, per le proprie attività istituzionali, a Ministeri, Enti regionali, Amministrazioni Provinciali e Comunali e ad altri Enti Locali Pubblici e/o Privati.

Articolo 26 – Risorse Economiche

1. Le entrate del bilancio annuale della Federazione sono costituite:
a) dalle quote associative annue;
b) dagli avanzi o residui d’esercizio;
c) dai contributi di Enti, Associazioni, persone ed imprese.

2. La Federazione può chiedere direttamente contributi, per le proprie attività istituzionali, a Ministeri, Enti regionali, Amministrazioni Provinciali e Comunali e ad altri Enti Locali Pubblici e/o Privati.

Articolo 27 – Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Federazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento della Federazione

Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Federazione è deciso dall’Assemblea Generale straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 29 – Clausola compromissoria

1. In caso di controversia tra la Federazione – e/o i suoi organi – e gli Associati, comunque su questioni attinenti all’applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti ad un Organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede legale la Federazione.

Articolo 30 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.


Nuoro, 11 febbraio 2023

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci Fersaco convocata con nota del 02/02/2023 e riunita in modalità telematica il 11 febbraio 2023 come da verbale d’assemblea n. 1/2023.

Lo Statuto è stato poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Nuoro il 02/03/2023 al n. 229 Serie 3.  

Il Segretario
F.to Francesca Manca

Il Presidente
F.to Elena Carotti

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